Il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità prescinde dall’accertamento del tipo di separazione (con o senza addebito) come anche dalla necessità di accertare se il coniuge deceduto fosse tenuto o meno a corrispondere al coniuge separato un assegno di mantenimento o alimentare.

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L’INPS per lungo tempo ha rigettato le domande di pensione di reversibilità presentate dal coniuge superstite separato al quale non fosse stato già riconosciuto un assegno di mantenimento con provvedimento del Tribunale. 

Solo in tempi più recenti l’INPS uniformandosi ad un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha ritenuto di dover riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità anche al coniuge separato con addebito e comunque non titolare di assegno di mantenimento, equiparandolo, dunque, a tutti gli effetti al coniuge superstite.

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Per il coniuge divorziato superstite o della parte superstite dell’unione civile sciolta, invece, la situazione è diversa.

Il requisito funzionale del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato, deve rinvenirsi nel presupposto solidaristico finalizzato alla continuazione del sostegno economico prestato in vita all’ex coniuge.  

Dunque, il divorziato o la parte dell’unione civile superstite, avrà diritto a percepire la quota di pensione di reversibilità, solo se, al momento del decesso dell’ex obbligato al versamento, fruisca in concreto dell’assegno divorzile.

L’attualità e la concreta fruizione dell’assegno sono presupposti essenziali per l’erogazione della pensione di reversibilità che ha la finalità solidaristica di continuare il sostegno economico perduto a causa del decesso dell’ex obbligato al versamento. Dunque, non è riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità in tutti quei casi in cui l’assegno divorzile sia stato oggetto di erogazione una tantum. Sulla questione segnalo, per un eventuale approfondimento Cass. Lav. S.U 24.09.2018 n. 22434.

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