Il Trust è un negozio giuridico di origine anglosassone estremamente versatile che può essere utilizzato in una varietà di contesti per proteggere, gestire e pianificare il patrimonio familiare.

Con l’atto costitutivo del trust il c.d. settlor o disponente, trasferisce tutti i suoi beni o anche solo parte di essi ad un altro soggetto, denominato trustee o fiduciario, il quale ha il compito di amministrarli e gestirli secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo del trust, nell’interesse di un beneficiario o per il raggiungimento di un determinato scopo.

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Un trust può avere anche più di un trustee, a seconda dei casi.

Il primo trustee è nominato dal disponente. In base alle regole stabilite nel trust è possibile nominare uno o più trustee in aggiunta o in sostituzione di quelli precedentemente nominati.

Per controllare l’operato del trustee il disponente può nominare un “Guardiano” il c.d. Protector, il quale, per esempio potrà avere il compito di acconsentire agli atti più rilevanti o di ricevere il rendiconto degli atti posti in essere dal Trustee.

A seconda delle regole stabilite nel trust, i beneficiari percepiscono i redditi dei beni in trust, o alla sua cessazione, ricevono la devoluzione del patrimonio.

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Il Trust si presenta come uno strumento di tutela del patrimonio familiare, migliore del fondo patrimoniale, cioè di quel fondo che i coniugi mettono da parte nell’interesse della famiglia, in quanto prescinde delle esigenze familiari e può essere istituito da chiunque e per qualsiasi scopo.

L’effetto proprio del trust è la segregazione del patrimonio.

I beni conferiti costituiscono un patrimonio separato sia rispetto a quello del disponente sia rispetto a quello del trustee. Questo significa da un lato che i beni in trust non potranno essere coinvolti nelle vicende patrimoniali del settlor e del trustee e dall’altro che il trustee non potrà utilizzarli per scopi diversi da quelli indicati nell’atto istitutivo.

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