È giusto che i chiamati all’eredità si pongano questa fondamentale domanda. La risposta è senz’altro affermativa. Gli eredi rispondono dei debiti ereditari.
È bene sapere però, che è essenzialmente trasmissibile, tutto ciò che non può essere considerato personale. Le obbligazioni di natura strettamente personale, obbligazioni cosiddette “intuitu personae”, non si tramettono agli eredi, in quanto si estinguono con la morte dell’obbligato.
Cosa si intende per debiti ereditari in senso proprio e pesi relativi all’eredità?
Sono debiti ereditari in senso proprio, le passività esistenti nella massa ereditaria al momento della morte.
Sono pesi relativi all’eredità, i debiti sorti a causa della successione, come ad esempio, le spese funerarie, i legati obbligatori o ex lege, le spese sostenute per la pubblicazione del testamento, le spese d’inventario.
Come si ripartiscono i debiti tra i coeredi?
La risposta ci viene fornita direttamente dal codice civile dove agli articoli 752 e 754, il Legislatore ha statuito il criterio della divisibilità dell’obbligazione ereditaria, ponendo a carico dei soli coeredi il pagamento dei debiti ereditari in proporzione della loro quota ereditaria.
Gli eredi rispondono della quota parte di debito ereditario secondo gli ordinari principi in tema di responsabilità personale ed illimitata, fatta salva, l’ipotesi di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
I creditori ereditari potranno agire contro ciascun erede solo per la sua quota di debito. Se uno degli eredi è insolvibile, il creditore non può pretendere dagli altri coeredi la quota del debito non recuperato nei suoi confronti.
E’ possibile derogare al principio della divisione pro quota dei debiti ereditari?
Il testatore può derogare al principio della divisione pro quota dei propri debiti disponendo, ad esempio, che tutti i coeredi rispondano dei debiti ereditari in solido tra di loro, oppure prevedendo che uno degli eredi risponda in misura maggiore della sua quota o addirittura per l’intero.
Nell’ipotesi in cui la volontà del testatore, ad esempio, era quella di far gravare l’intero debito su un coerede anche nei rapporti interni, i coeredi che abbiano pagato, avranno azione di regresso nei suoi confronti.
Anche gli eredi, al momento della divisione della comunione ereditaria e all’unanimità, possono decidere di derogare al principio della ripartizione dei debiti ereditari “pro quota”. Resta salvo il diritto del creditore di cui all’art. 754 c.c. di pretendere il pagamento pro quota da ciascuno degli eredi salvo, in ogni caso, l’adempimento ad opera anche di uno solo di loro, con efficacia estintiva dell’obbligazione verso il creditore, restando invariati i rapporti interni tra coeredi.
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