La stipula di un contratto di assicurazione sulla vita con la designazione generica degli eredi legittimi implica la riflessione sui criteri che la Compagnia Assicurativa deve adottare per la ripartizione dell’indennizzo ai beneficiari “eredi legittimi”.

Il quesito che ci si pone, in tali casi, è se la liquidazione debba essere effettuata in applicazione delle norme del diritto successorio o del diritto assicurativo e del contratto a favore di terzo.

L’applicazione delle regole di diritto successorio implica, la necessità per la Compagnia Assicurativa, di liquidare tutti coloro che sono qualificabili come eredi legittimi, al momento della morte dello stipulante, in base alle quote ad essi spettanti per legge.

Applicare le norme relative al contratto assicurativo a favore di terzo, invece, significa ritenere il contratto stesso la fonte del diritto del beneficiario ed escludere la divisione secondo le norme sulla successione ereditaria, interpretando così il termine “eredi legittimi” come soggetti astrattamente qualificabili come tali alla morte dello stipulante.

La Suprema Corte a Sezioni Unite, investita della questione, con la pronuncia n. 11421 del 30 aprile 2021, ha chiarito che i beneficiari di una polizza vita acquistano un diritto proprio all’indennizzo assicurativo non soggetto alle regole della successione. Ne consegue che la suddivisione dell’indennizzo di una polizza vita i cui beneficiari siano gli eredi legittimi dell’assicurato dovrà essere effettuata in parti uguali fra coloro che saranno considerati “eredi legittimi” al momento della morte dello stipulante.

La Suprema Corte ha chiarito che la fonte del diritto alla liquidazione dell’indennizzo assicurativo è il contratto di assicurazione a favore del terzo disciplinato dall’articolo 1920 cod. civ., specificando che il diritto a percepire la somma di denaro indicata nel contratto di assicurazione medesimo, sorge in capo ai beneficiari indicati come eredi legittimi nel contratto, già al momento della loro designazione.

La vicenda

Nel caso sottoposto alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, la Corte d’Appello di Catania, in applicazione delle norme successorie, aveva riconosciuto al fratello del defunto assicurato, metà dell’indennizzo in proporzione alla sua quota ereditaria, mentre ai quattro nipoti subentrati per rappresentazione in forza dell’art. 467 c.c, nel luogo e nel grado della loro madre, aveva riconosciuto la restante metà da dividersi fra loro.

La Compagnia Assicurativa ricorreva in Cassazione. La questione veniva rimessa alle Sezioni Unite Civili, le quali accoglievano il ricorso proposto dalla Compagnia precisando che gli atti mortis causa sono quelli in cui l’evento morte è determinante alla stipula dell’atto stesso e chiarendo che l’atto di designazione del beneficiario di un’assicurazione vita, deve essere qualificato non come negozio mortis causa, ma come negozio inter vivos, con effetti post mortem. Le SU nel caso in esame, hanno chiarito che l’importo oggetto della polizza assicurativa doveva essere suddiviso in parti uguali fra il fratello del de cuius ed i quattro nipoti dello stesso, figli della sua premorta sorella, non essendo applicabili le regole successorie.

Approfondisci

Al momento della sottoscrizione di una polizza vita, il contraente assicurato, può indicare il nominativo dei beneficiari ovvero inserire nel contratto la clausola di designazione degli eredi legittimi. In tal caso non è possibile ricorrere alle norme successorie per la ripartizione dell’importo da liquidare. Il termine eredi legittimi, infatti, sarebbe utilizzato al solo fine di individuare in astratto, coloro che sono eredi al momento della morte dell’assicurato e quindi, per offrire all‘assicuratore un criterio per individuare i soggetti qualificabili come eredi legittimi al momento della morte del contraente e liquidare in parti uguali l’indennizzo a prescindere dalla loro chiamata all’eredità.

L’eventuale istituzione di altro erede per testamento, compiuta da parte del contraente assicurato dopo aver designato i propri “eredi legittimi” nel contratto di assicurazione vita a favore di terzo, non rileva ai fini della volontà così come espressa in relazione al contratto assicurativo, fatta eccezione per il caso in cui emerga con chiarezza una volontà ddell’assicurato di modificare quanto sottoscritto nel contratto assicurativo.

La volontà testamentaria di disporre dei propri beni mortis causa, infatti, è posta su di un piano diverso rispetto alla sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Indipendentemente da coloro che saranno istituiti eredi, l’assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa rimane comunque valida e svincolata dalle regole successorie.

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