Quando i figli si fanno male a scuola, i genitori attribuiscono d’istinto la responsabilità all’insegnante presente al momento dell’infortunio presumendone la negligente sorveglianza. Ma è bene sapere che anche la scuola in quanto istituzione scolastica risponde del danno occorso allo studente infortunatosi durante l’orario scolastico.

A seguito di un infortunio di uno studente verificatosi in ambito scolastico, la scuola risponde per il danno derivato dall’infortunio e la domanda di risarcimento del danno deve essere indirizzata all’amministrazione scolastica nonché al preside dell’istituto in cui si è verificato il fatto dannoso.

Quando uno studente  cade a scuola a causa, per esempio, della spinta di un compagno oppure perché scivola giù dalle scale bagnate e non segnalate, certamente i primi soggetti ad essere coinvolti nella responsabilità per carente o negligente vigilanza sono i docenti.
Ma, in realtà, il soggetto sul quale focalizzare l’attenzione è l’istituto scolastico inteso come ente (pubblico o privato che sia) perché è sull’istituzione scolastica che incombe la responsabilità per eventi dannosi occorsi gli alunni durante la loro permanenza all’interno dell’edificio scolastico.

Esiste infatti una procedura legale da seguire che è necessaria sia per il riconoscimento dell’episodio come incidente, sia per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità civile, fermo restando che esistono casi in cui la scuola può andare esente da responsabilità.

Al fine di esperire vittoriosamente la domanda di risarcimento del danno è necessario innanzitutto poter provare che l’infortunio si è verificato all’interno dei locali scolastici o, comunque, nell’area di proprietà della scuola usata per consentire l’accesso o l’uscita dall’edificio scolastico e che si è verificato in orario scolastico e comunque, durante l’arco temporale in cui vige l’obbligo di vigilanza e sorveglianza degli insegnanti. È necessario infine poter provare che, a causa dell’infortunio, il figlio ha subito un danno fisico la cui entità deve essere dimostrata da idonea documentazione medica.

L’istituto scolastico o per esso la compagnia assicurativa che garantisce la scuola per la responsabilità civile verso terzi, dovrà risarcire i danni provati salvo che non riesca a dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire l’evento dannoso eventualmente causato da un fatto eccezionale ed imprevedibile.

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Ai sensi del Codice Civile, gli operatori scolastici e gli insegnanti hanno l’obbligo di custodia e di vigilanza sugli alunni durante l’intero orario scolastico, ma per ottemperare a tale onere, l’istituto scolastico deve predisporre tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare qualsivoglia tipo di danno a carico degli studenti, sia in termini di messa in sicurezza dell’edificio, sia in qualità di supervisione e sorveglianza dei ragazzi durante le lezioni, ma anche nelle altre ore condivise (ricreazione, attività sportive, didattiche e/o formative, laboratori, tirocini e così via).

Stante l’obbligo di custodia e vigilanza, è necessario precisare che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale. Al momento dell’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione a scuola, si instaura tra l’istituto scolastico e la famiglia dell’allievo, un vincolo negoziale dal quale deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo iscritto nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni.

Il codice civile all’art.2048 disciplina la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte. In particolare, il co.2 stabilisce che: “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”, a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto (come indicato nel successivo co.3).

Ne consegue che la responsabilità degli insegnanti sia fondata sulla presunzione di colpa nella sorveglianza, perché nel momento in cui si verifica l’incidente scolastico, i soggetti addetti alla vigilanza sono i primi ad essere ritenuti responsabili, a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto.

E qui arriviamo al punto focale del discorso.

Per quanto questo ragionamento possa sembrare lineare, non è del tutto corretto.

L’errore di valutazione sta nel fermarsi alla responsabilità dei soggetti incaricati alla vigilanza, quando in realtà il primo soggetto responsabile degli infortuni è l’istituto scolastico per non aver garantito un’adeguata sicurezza e vigilanza.

Questo significa che la scuola è responsabile ai sensi dell’art 2048 cod. civile per il mancato o comunque carente rispetto delle norme sulla sicurezza (si pensi al caso frequente, del minore che cade in un punto in cui non v’era segnalazione di pericolo) e per l’omessa o negligente vigilanza (si pensi al caso dell’infortunio di minore in una situazione di carenza del personale di sorveglianza a garanzia del controllo visivo sui ragazzi) a meno che non provi di aver fatto di tutto per impedire l’evento dannoso o che esso sia stato conseguenza di un fatto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, non riconducibile in alcun modo né alla scuola né all’insegnante.

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