Il divorzio determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma il diritto all’assegno divorzile rimane tra gli obblighi di carattere patrimoniale. Se il coniuge che percepisce l’assegno di divorzio crea una nuova famiglia, il diritto all’assegno rimane o può essere revocato?
Se da un lato con la pronuncia di divorzio si riacquisisce lo stato civile libero, dall’altro non è detto che questo determini la cessazione di ogni obbligo di carattere patrimoniale nei confronti dell’altra parte.
Quando, infatti, per effetto della cessazione del matrimonio, si determina un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche di uno dei due ex coniugi e si crea una situazione economica di squilibrio, l’altro è tenuto a versare in suo favore una somma di danaro a titolo di assegno divorzile.
L’assegno divorzile non è più finalizzato a garantire la conservazione del medesimo tenore di vita di cui si godeva in costanza di convivenza coniugale, ma bensì a garantire il mantenimento di un livello reddituale proporzionato all’impegno profuso nella vita familiare, nella conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune tenendo in debita considerazione il sacrificio della propria realizzazione professionale, così come ampiamente chiarito dalla Corte di Cassazione.
Tuttavia, l’assegno divorzile può essere revocato per il venir meno dei presupposti per i quali era stato previsto.
La convivenza di fatto è motivo di automatica cessazione del diritto all’assegno divorzile?
La creazione di una nuova famiglia di fatto costituisce un ostacolo al riconoscimento dell’assegno in favore del coniuge divorziato. La famiglia di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge: la sua formazione è considerata espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.
L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, dunque, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale.
Tuttavia, secondo la recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 05/11/2021 n. 32198, la circostanza della convivenza di fatto non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno divorzile, essendo necessario procedere all’accertamento in concreto delle circostanze indicate a sostegno della domanda di revoca o viceversa di attribuzione dell’assegno stesso.
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