I genitori possono liberamente condividere sul web fotografie e vicende personalissime dei figli oppure il divieto di interferenza nella vita privata costituisce un limite nell’interesse dei figli che il genitore deve rispettare? E’ possibile agire per inibire tale condotta e impedire la pubblicazione?

Contatta l'Avv. Rosa De Caria

La questione giuridica

Mi viene chiesto sempre più spesso se sia possibile agire in giudizio per impedire ad un genitore di continuare a pubblicare sui propri profili social, quasi come fosse un automatismo, immagini o storie attinenti a questioni molto personali dei figli minori.

Quando parliamo di web e profili social, il pensiero corre veloce all’idea di libertà di condividere istantaneamente pensieri, emozioni, immagini.

Certamente l’accesso al web è un diritto fondamentale in quanto proiezione diretta delle libertà costituzionali già riconosciute: libertà di manifestazione del pensiero, libertà di istruzione, di cultura, di religione, tutte necessarie per il pieno sviluppo della personalità dell’individuo.

 Ma se accedere e trarre contenuti dal web è espressione di libertà fondamentali, non può darsi per scontata la liceità di contenuti e immagini dei figli postati sui social.

È bene sapere, infatti, che anche i figli minori sono titolari di un diritto alla riservatezza.

Si tratta di un diritto autonomo ed ulteriore rispetto a quello della famiglia. Un diritto esercitabile nei confronti di chiunque e quindi anche nei confronti dei genitori.

Questo vuol dire che i genitori titolari della responsabilità genitoriale, non sono liberi di pubblicare contenuti e immagini sui propri profili social quando ciò sia pregiudizievole per i figli minori perché per le modalità delle pubblicazioni è attuata un’arbitraria interferenza nella vita privata dei figli stessi.

Ma la questione è anche più complessa, se consideriamo che è necessario che entrambi i genitori concordino sulla pubblicazione.

La necessità del preventivo consenso può diventare un vero problema quando i genitori sono separati e hanno anche percezioni digitali diverse.

Arrivo alla domanda iniziale: Cosa fare se, nonostante sia stato chiaramente comunicato il proprio dissenso alla pubblicazione di foto dei propri figli sui social, l’altro genitore continua a postare fotografie, video e fatti chiaramente riconducibili a vicende personali dei figli?

Per far cessare tale pregiudizievole condotta, occorre rivolgersi all’autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento che inibisca la pubblicazione e imponga la cancellazione dei contenuti già pubblicati.

I primi due provvedimenti giudiziari in questo senso sono stati emessi nel 2017 dal Tribunale di Mantova e dal Tribunale di Roma ed in entrambi i casi, seppur con motivazioni differenti, il giudice accoglieva la domanda ordinando tra le altre cose anche la rimozione delle immagini e prevedendo altresì una somma di danaro a carico del genitore, da pagarsi in favore dei figli per il caso di inottemperanza al provvedimento inibitorio.

Leggi i casi

Nel caso deciso dal Tribunale di Mantova, la richiesta proveniva dal padre a tutela dei figli di pochi anni d’età, avverso il comportamento della madre che aveva diffuso immagini dei minori, tra l’altro dopo essersi resa inadempiente all’obbligo precedentemente assunto di non pubblicare più foto dei figli sui social e di rimuovere quelle già postate.

Il Tribunale di Mantova, con provvedimento datato 19/09/2017, premettendo che l’immagine fotografica dei figli costituisce dato personale ai sensi dell’Art.4 Codice della Privacy (D.lgs 196/2003) e ritenendo che l’inserimento da parte della madre di numerose fotografie dei figli minori sui social network – nonostante l’opposizione persistente del padre – integrasse un’interferenza nella loro vita privata (posta in essere in violazione degli Artt. 10 C.c. del combinato disposto degli Artt. 4,7,8, e 145 del Codice della Privacy nonché degli Artt. 1 e 16 co. 1 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e dell’articolo 8 GDPR Reg. Europeo 679/2016), disponeva la rimozione delle immagini pubblicate e impartiva l’ordine di inibitoria alla madre di astenersi dal pubblicare le fotografie dei figli minori sui social.

Ancora più delicato il caso deciso dalla Sezione Famiglia del Tribunale di Roma con ordinanza del 23 dicembre 2017, che ha visto come protagonista il minore stesso: un ragazzo di 16 anni che aveva manifestato un disagio fortissimo per il fatto che tutti i suoi compagni di classe e gli amici fossero a conoscenza dei dettagli della sua travagliata storia familiare e delle complesse vicende giudiziarie rese pubbliche in modo sistematico dalla madre sul proprio profilo social, disagevoli a tal punto da far esprimere al giovane in modo deciso la volontà di trasferirsi all’estero per completare il percorso di studi e poter iniziare a condurre la vita di un ragazzo normale.

Nel definire la vicenda, il Tribunale, ha attribuito valore pregnante alla volontà così chiaramente esplicitata dal ragazzo di proseguire gli studi all’estero e di far così cessare la continua diffusione di informazioni sulla sua situazione e sulla vicenda familiare operata dalla madre.

Tra le motivazioni, spicca quella per cui il minore in questione rientrava nella categoria dei c.d. grandi minori, ossia i soggetti per i quali diventa preminente l’esigenza di esercitare i diritti di libertà perché si considera che abbiano pienamente raggiunto non soltanto la capacità di discernimento, ma anche un’autonomia gestionale e sono quindi in grado di esprimere il diritto di libertà e tutti i diritti costituzionalmente garantiti ad esso connessi, tant’è che possono scegliere se vivere con un uno o l’altro genitore e di partecipare attivamente all’organizzazione dei tempi e modalità della frequentazione del genitore non convivente.

Pertanto, nell’ottica della tutela del miglior interesse del minore, nonché per impedire il dilagare di informazioni nel nuovo contesto sociale, il giudice ha disposto:

  • l’immediata cessazione della diffusione di notizie e immagini del figlio;
  • la rimozione di quanto già pubblicato;
  • l’applicazione coercitiva della misura dell’Art. 614 bis cpc e, prevedendo a carico della madre, per l’ipotesi di inottemperanza agli obblighi di fare imposti, il pagamento di una somma di danaro in favore del figlio.

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