La questione giuridica

La Sindrome da Alienazione Parentale per la Cassazione non ha valide basi scientifiche e non può essere valido fondamento per i provvedimenti dei giudici di merito relativi all’affidamento dei figli minori e comunque di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale.

La sindrome da alienazione genitoriale è e rimane un tema controverso, riconducibile ai casi in cui vi sia un rifiuto da parte del figlio minore di relazionarsi con uno dei genitori (cosiddetto “alienato”) a causa della manipolazione dell’altro genitore, di solito il genitore collocatario, convivente con il figlio e definito per l’appunto “alienante”

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza del 24 marzo 2022 n. 9691 ha negato che la Pas abbia un fondamento scientifico e nell’accogliere il ricorso presentato dalla madre di una minore avverso un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale per essere stata ritenuta genitore alienante, responsabile del rifiuto del figlio a frequentare il padre,  ha ben chiarito e ribadito che i giudici devono accertare in concreto l’effettiva sussistenza di comportamenti pregiudizievoli per i minori. I provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, dunque, secondo la Cassazione, non possono basarsi su teorie prive di fondamento scientifico, come è appunto la  PAS-sindrome di alienazione parentale, né limitarsi al mero richiamo della consulenza tecnica d’ufficio.

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Il provvedimento impugnato era derivato da una relazione del consulente tecnico d’ufficio incaricato dal Tribunale a seguito del ricorso del padre che lamentava la difficoltà a relazionarsi con il figlio attribuendone la responsabilità alla madre. Il consulente tecnico d’ufficio aveva ritenuto che i comportamenti alienanti della madre fossero la causa del rifiuto del minore a relazionarsi con il padre. Di conseguenza, il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva pronunciato nei confronti della donna la decadenza dalla responsabilità genitoriale, e aveva disposto che il bambino fosse collocato in casa-famiglia e che fosse interrotto ogni suo contatto con la madre.

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Con l’ordinanza del 24 marzo 2022, a distanza di meno di un anno dall’ultima pronuncia sull’argomento, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sulla Pas osservando che :<< il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre>>.

La Corte in tema di bigenitorialità ha poi precisato che si tratta di un diritto dei figli minori che deve essere certamente tutelato ma non è pensabile una tutela efficace del diritto alla bigenitorialità del figlio minore da attuarsi mediante la rimozione di una delle figure genitoriali.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha bacchettato i giudici di merito che avevano inteso tutelare il diritto alla bigenitorialità del figlio minore che rifiutava di relazionarsi con il padre, escludendo dalla vita del bambino la presenza della madre. Peraltro, sulla base di motivazioni che, in concreto, esprimevano un’adesione acritica alla consulenza tecnica essendo stato omesso anche l’ascolto diretto del minore ragion per cui il provvedimento di merito era affetto da nullità ed infatti la Corte ben chiarisce che “in tema di affidamento dei figli minori, l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e valutare i suoi bisogni”.

L’ascolto del minore ‒ precisa la Corte ‒ “non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione”.

La Suprema Corte ha infine criticato la mancata valutazione delle ripercussioni che l’allontanamento dalla madre avrebbe avuto sulla vita e sulla salute del minore e ha ben chiarito che ogni decisione relativa ai minori deve tenere conto delle diverse situazioni del caso concreto e delle conseguenze che potrebbero prodursi nella loro vita.

Gli Ermellini indicano il perseguimento del miglior interesse del minore quale criterio guida dell’interprete e ribadiscono che per la tutela del diritto alla bigenitorialità, è necessario indagare se la condotta del genitore sia stata tale “da aver leso in modo grave il rapporto tra il figlio e l’altro genitore, sino al peggior risultato ipotizzabile, quello di renderlo difficilmente recuperabile o del tutto irrecuperabile”.

Scarica Ordinanza Cassazione n. 9691 del 24.03.2022

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