Dal 01 marzo 2022 è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico. Si tratta di un beneficio economico che viene definito in base all’ISEE del nucleo familiare. L’assegno è riconosciuto a tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalla situazione economica, per i nuovi nati dal 7° mese di gravidanza e per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età ed è aumentato per i figli con disabilità senza limiti di età, per ogni figlio successivo al secondo e per le famiglie numerose. La domanda per ottenere l’assegno deve essere presentata all’Inps o agli istituti di patronato dal 1° gennaio 2022, anche dai genitori separati o divorziati per i figli a carico, ma chi può presentare la domanda, mamma, papà o entrambi?

“A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato”.

Così dispone l’Art. 1 del D. Lgs. 230/2021 ma in concreto a chi spetta?

Per i genitori sposati e conviventi non emergono particolari criticità dovendo solo avere riguardo al fatto che, ai fini ISEE le persone coniugate, anche se hanno residenze diverse, fanno sempre parte dello stesso nucleo e pertanto, nella domanda per l’assegno unico ed universale per i figli possono selezionare l’opzione “conviventi”.

L’assegno unico è versato anche per ogni figlio maggiorenne a carico fino a 21 anni di età, purchè ricorra una delle seguenti condizioni

    • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea
    • svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
    • registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
    • svolgimento del servizio civile universale

L’assegno è altresì versato per ogni figlio disabile a carico, senza limiti di età.

L’assegno unico e universale è erogato a chi presenta la domanda; pertanto, se l’importo deve essere versato direttamente in favore del figlio maggiorenne, questi deve presentare la relativa domanda.

Nel caso di genitori separati o divorziati, l’Inps ha chiarito alcuni dubbi che erano sorti sulle modalità di presentazione della domanda e sulla ripartizione dell’assegno:

Se i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori

Il principio regolatore è che l’assegno unico e universale è erogato al 50% a ciascun genitore, Tuttavia, i genitori possono optare per il versamento dell’assegno integrale a favore di uno dei due. Resta salva, comunque, la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito. Ove invece i genitori decidano di optare, sin da subito, per il versamento dell’assegno unico universale per i figli, ripartito al 50%, allora il richiedente dovrà indicare nella domanda anche l’IBAN dell’altro genitore avente diritto, scegliendo la formula adeguata in base al contesto, come di seguito indicato.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% in favore del secondo genitore avrà effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS.

Se i figli minori sono affidati in via esclusiva ad un genitore

l’assegno unico ed universale dovrà essere versato dall’Inps per intero al genitore affidatario, così come deve essere versato per intero ad un solo genitore quando l’erogazione di contributi pubblici integralmente in favore di un solo genitore sia stato espressamente concordato o previsto nel provvedimento che regola il regime di affidamento e mantenimento dei figli minori.

Se i Figli Minori sono sotto Tutela o Affidati a Terzi

La domanda di assegno unico ed universale per i figli a carico dovrà essere presentata ai sensi della legge 184/1983 dal tutore o dall’affidatario nella sua qualità. In questo caso l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore.

Scarica Messaggio Inps n. 1714 del 20.04.2022

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