Procedimenti Consensuali.

E’ ammissibile il deposito telematico per i ricorsi di separazione consensuale, divorzi congiunti, ricorsi per modifica delle condizioni di separazione  ricorsi in materia di esercizio della responsabilità genitoriale e possibilità per i difensori di convenire sulla scelta della trattazione scritta in luogo della presenza fisica in udienza. In tali ipotesi le parti dovranno consegnare ai rispettivi difensori una dichiarazione scritta da depositare in via telematica, in cui ciascuno dichiara – stante la situazione d’emergenza – di rinunciare alla presenza fisica in udienza, di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni riportate nel ricorso depositato telematicamente. All’esito il Tribunale emettterà il provvedimento di omologa, la sentenza o il decreto collegiale a seconda del tipo di procedimento trattato.

Procedimenti Contenziosi.

Stante la previsione normativa dell’udienza presidenziale, è prevista la possibilità dell’udienza da remoto, previa comunicazione di disponibilità dei difensori delle parti i quali ritengano che la modalità dell’udienza da remoto sia compatibile con le esigenze di difesa dei propri assistiti.  Rimane al prudente apprezzamento del giudice la valutazione di esclusione dell’udienza da remoto laddove ravvisi che la conflittualità tra le parti o la presenza di figli minori impone una trattazione più attenta.  Nell’ipotesi di ammissione della trattazione in udienza da remoto, al fine di garantire la tutela della privacy e la libertà personale nei procedimenti di famiglia ciascuna parte dovrà recarsi allo studio del proprio difensore da cui dovrà essere effettuato il collegamento.

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