PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, COME FRUIRNE, CASI DI INCOMPATIBILITA’ ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI CONTENUTI NEL MESSAGGIO INPS 15 APRILE 2020 N. 1621.

Tra le difficoltà create dal Covid-19 non è possibile trascurare quella di conciliare il lavoro con la chiusura delle scuole e la presenza dei figli a casa alle prese con la didattica a distanza. Con il lockdown, la problematica è stata avvertita dalle categorie di lavoratori che, per il tipo di attività svolta, non si sono fermati continuando a recarsi su posto di lavoro.

Con l’avvio della fase 2 il problema sarà più generale e coinvolgerà tutte le famiglie che si troveranno alle prese con la gestione dei figli a casa e la ripresa dell’attività lavorativa sul luogo di lavoro anziché in smart working. Fortemente sconsigliato ricorrere all’aiuto dei nonni, risorsa preziosissima per le famiglie prima del Covid-19, ma che, in questo momento, rappresentano la categoria più a rischio, da proteggere mantenendo il distanziamento dai nipoti.

In tale situazione riveste particolare importanza, dunque, la possibilità di usufruire di un congedo per poter accudire i figli.

L’art 23 DL 18/2020 ha previsto il Congedo COVID-19. Si tratta di un congedo straordinario riconosciuto ai genitori /lavoratori dipendenti con figli fino a 12 anni, a decorrere dal 05/03/2020 e per tutto l’anno 2020 – in considerazione del blocco delle attività scolastiche; è retribuito al 50% ed ha una  durata massima di 15 giorni.

Sulle modalità di fruizione e le circostanze di incompatibilità, l’INPS con messaggio n.1621 del 15 Aprile 2020 ha fornito i seguenti chiarimenti: 

I lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo COVID-19 (o del suo prolungamento) nel periodo compreso tra il 5 marzo e la fine della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), per soddisfare le esigenza di accudimento dei figli possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla data del 5 marzo e per un periodo globalmente non superiore a 15 giorni.

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA DI CONGEDO COVID-19?

La domanda di CONGEDO COVID-19 può essere richiesta fino al 3 maggio e può essere fruito da un solo genitore o anche da entrambi i genitori purchè sia riferito a periodi alternati e non contemporanei quindi non è possibile fruirne negli stessi giorni e comunque nel limite complessivo (individuale o di coppia) di 15 giorni per l’intero nucleo familiare.

QUALI SONO LE MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CONGEDO?

Durante questo periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale ordinario, alternandolo con l’attività lavorativa o con altre tipologie di permesso o congedo.

COSA SI INTENDE PER NUCLEO FAMILIARE?

Il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti che nel periodo di fruizione del congedo COVID-19 risultano iscritti nello stesso stato di famiglia.

CASI DI INCOMPATIBILITA’

Incompatibilità con Bonus Baby sitting. Non è possibile richiedere il congedo Covid -19 se il richiedente o l’altro genitore appartenente al nucleo familiare abbia già presentato domanda del Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting: si tratta, infatti, di due strumenti alternativi.

Incompatibilità con congedo parentale: il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;

Incompatibilità con i riposi giornalieri della madre o del padre: il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare, fruisca di riposi giornalieri per lo stesso figlio;


Incompatibilità con la Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa: il genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo non può fruire del congedo COVID-19. Se l’attività lavorativa cessa proprio durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro;

Incompatibilità con altri strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa: non è possibile fruire del congedo COVID-19 contemporaneamente e cioè negli stessi giorni in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare fruisca di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

CASI DI COMPATIBILITA’

Compatibilità con la Malattia: la malattia presuppone l’incapacità di prendersi cura dei figli, pertanto in caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale.


Compatibilità con Congedo di Maternità/Paternità: ove si stia fruendo di un congedo per maternità o paternità per lavoratori dipendenti, l’altro genitore appartenente al nucleo familiare, può presentare domanda di congedo COVID-19 per la cura degli altri figli appartenenti al nucleo; non è, dunque, possibile richiedere il congedo per lo stesso figlio per cui l’altro genitore stia già fruendo del congedo di maternità/paternità.


Compatibilità con Lavoro Agile: è possibile richiedere ed usufruire del congedo COVID-19 anche nei casi in cui l’atro genitore appartenente al nucleo familiare sia in smart working e ciò, in quanto, il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può dedicarsi alla cura dei figli;

Compatibilità con le Ferie: è possibile fruire del congedo COVID-19 contemporaneamente alla fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.


Compatibilità con l’Aspettativa Non Retribuita: durante il periodo di aspettativa non retribuita il rapporto di lavoro è sospeso ma non è cessato, sussiste, tanto che o il lavoratore che ne beneficia conserva il diritto al posto di lavoro. Ne consegue la compatibilità della richiesta e fruizione contemporanea (negli stessi giorni) del congedo COVID-19 da parte dell’atro genitore appartenente al nucleo familiare del lavoratore in aspettativa non retribuita.

Compatibilità con Part-time e lavoro intermittente: considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore;

Compatibilità con Indennità di €600,00 (artt. 27, 28, 29, 30 e 38 DL 18/2020): è possibile richiedere e fruire del Congedo Covid-19 anche nei casi in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare sia lavoratore autonomo o collaboratore coordinato e continuativo e abbia già presentato la domanda e percepito l’indennità di 600 euro prevista per gli autonomi.


Compatibilità con Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19: la chiusura obbligatoria delle attività commerciali disposta per il contenimento del contagio, è compatibile con la domanda e la fruizione del congedo COVID-19 trattandosi di sospensione di un caso di temporanea sospensione e non di una cessazione dell’attività autonoma.

Compatibilità con Permessi per assistere figli con disabilità. I lavoratori dipendenti possono usufruire del congedo COVID-19, per soddisfare le esigenze di accudimento di figli disabili di qualsiasi età,  cumulando nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.

Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio. Le 12 giornate previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992. Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso.

QUALE E’ L’AMMONTARE DELL’INDENNITA’?

I genitori/lavoratori che fruiscono del Congedo Covid-19 hanno diritto a percepire una indennità pari al 50% della retribuzione.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI CONGEDO COVID19?

I Genitori/Lavoratori nel settore privato che vogliano fruire del congedo COVID-19 dovranno presentare apposita istanza al proprio datore di lavoro e all’INPS, utilizzando  la stessa procedura dell’ordinaria domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, presente sul sito dell’Inps. Genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni dovranno presentare la domanda soltanto al datore di lavoro. 

I Genitori/Lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno presentare la domanda di congedo COVID -19, direttamente alla propria Amministrazione pubblica, con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Per approfondire leggi i chiarimenti INPS

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