Il Tribunale di Bari con ordinanza del 26.03.2020 in accoglimento dell’istanza depositata in data 23 marzo da una madre collocataria di figlio minorenne, ha disposto la sospensione delle visite da parte del padre domiciliato in un comune diverso, ritenendo che il diritto dovere di frequentazione genitori figli, nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica, sia recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute sancito dall’art. 32 Cost. Accogliendo l’istanza di sospensione, il Tribunale ha disposto che il diritto dovere di visita sia esercitato mediante collegamenti skype per periodi di tempo uguali a quelli fissati dal provvedimento giudiziario e secondo il calendario in esso stabilito.

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