I nuovi divieti imposti dall’autorità governativa incidono sul diritto alla frequentazione dei figli

Il diritto di visita dei figli minorenni da parte dei genitori non collocatari va riconsiderato alla luce delle ulteriori restrizioni introdotte dal Governo per il contenimento del contagio da Covid19 con il D.P.C.M. 22 marzo 2020.

 L’attuale quadro normativo, infatti, restringe ulteriormente la libertà di circolazione degli individui. Si tratta di normativa di emergenza tesa a garantire la salute pubblica.

Per comprendere il cambiamento rispetto al precedente quadro normativo d’emergenza occorre prendere in considerazione l’art.1 del d.P.C.M. 22 marzo 2020, con il quale si è stabilito il divieto «a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute»;
-di conseguenza sono state soppresse le parole “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» di cui al D.P.C.M precedente dell’8 marzo 2020;
– sono state confermate le disposizioni di cui al D.P.C.M dell’11 marzo 2020 e quelle di divieto di ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella  principale, comprese le seconde case utilizzate per la vacanza, di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 da applicarsi “cumulativamente” rispetto a quelle del d.P.C.M. 22 marzo 2020, con efficacia sino al 3 aprile 2020.

Va subito chiarito che in questa fase deve prevalere, su tutto, il buon senso dei genitori e l’interesse preminente dei minori alla tutela della loro salute cui i genitori stessi sono tenuti nell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Sotto il profilo squisitamente giuridico, infatti, il divieto di spostamento non incide sull’efficacia del provvedimento giudiziario che regolamenta l’esercizio del diritto/dovere di visita.

Per quanto riguarda il divieto di spostamento stabilito dal d.P.C.M 22 marzo 2020, infatti, è bene precisare che se entrambi i genitori si trovano, dal 22 marzo in poi, nello stesso Comune, allo stato e fino a nuovi chiarimenti o interventi modificativi del governo, i trasferimenti sono pienamente leciti, perché ancora regolamentati dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 che non impedisce gli spostamenti all’interno dello stesso comune dettati anche “da necessità”. Il D.P.C.M. 22 marzo 2020, infatti, ha espressamente vietato gli spostamenti da un Comune ad un altro fatti salvi i casi legati ad esigenze lavorative, salute e “urgenze”.

Ciò significa che nelle ipotesi di residenza nello stesso comune, il genitore che vive con i figli minorenni non può impedire all’altro di vederli  e prenderli con sé a meno che non vi siano motivi idonei ad impedire la frequentazione: al di là dei casi ovvi di quarantena obbligatoria, si pensi ai genitori che, per il tipo di attività lavorativa svolta (che non rientri tra quelle sospese dal DPCM 22 marzo 2020) siano particolarmente esposti al rischio di contagio, o che manifestino sintomi da Covid19 oppure che convivano con persone vulnerabili per età o patologia. In questi casi particolari, la sospensione della frequentazione genitoriale costituisce garanzia di salvaguardia della salute pubblica oltre che dei figli stessi  ed il genitore che impedisce all’altro di vedere e frequentare i figli non pone in essere un comportamento illecito.

Salvo i casi particolari di cui sopra, dunque, la frequentazione deve continuare con le modalità stabilite nel provvedimento giudiziario.

Diversa è la situazione per i genitori che vivono in Comuni diversi anche se limitrofi  o poco distanti


Come detto, infatti, vige il divieto di spostamento da un Comune ad un altro.

Si tratta di un divieto imposto dalla necessità di contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, dunque dalla necessità di tutela della sanità pubblica che, come tale, deve essere inteso in senso restrittivo ed indurre a ritenere che, per la durata dell’emergenza e comunque, fino ad intervento chiarificatore o a diversa previsione dell’autorità governativa, siano vietati anche gli spostamenti da un comune all’altro per andare a prendere o riportare i figli a casa. D’altra parte, nel testo normativo non sono più contemplate tra le ragioni giustificatrici le ragioni di necessità, che sono state sostituite dalle ragioni di “assoluta urgenza”, nelle quali non pare poter rientrare l’esercizio del diritto del figlio alla bigenitorialità.

Si potrebbe obiettare che l’esercizio del diritto di visita rientri nel più vasto alveo delle esigenze di tutela della salute psicofisica dei minori la quale potrebbe risentire di una prolungata assenza/lontananza del genitore non collocatario.  Si potrebbe anche sostenere che consentire la regolare frequentazione ai genitori che vivono nello stesso Comune e impedirla nel caso contrario, crea una disparità di trattamento nell’ambito del diritto alla bigenitorialità .

Si tratta però, bisogna ricordarlo, di normativa d’emergenza che trova la sua ratio nella necessità di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 e, dunque, nell’esigenza di tutela della salute pubblica e che, come tale, richiede un’interpretazione restrittiva  imponendo di attenersi al dato letterale del testo governativo e rispettare il divieto di spostamento da un Comune all’altro anche in quei casi in cui lo spostamento sarebbe dovuto alla necessità di frequentare i figli collocati presso l’altro genitore.

Nel perdurare dell’emergenza è bene, dunque, adoperarsi per incentivare l’utilizzo degli strumenti informatici attraverso i quali è possibile mantenere un contatto quotidiano visivo con il genitore fisicamente assente e bilanciare, così, il diritto alla bigenitorialità con l’esigenza di tutela della salute.

Clicca e Chiama