La Cassazione con la sentenza n. 36392 del 23 agosto 2019 chiarisce che l’assegno divorzile non è dovuto e, pertanto, non sussiste il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, se le parti hanno regolato i propri rapporti patrimoniali con una scrittura privata idonea a produrre autonomi effetti obbligatori tra le parti e stipulata a margine della sentenza di divorzio che nulla dispone in tema di obbligazioni alimentari

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