La questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l’interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità 

Così motivando la Suprema Corte con l’ordinanza in esame (n.28244 del 04.11.2019 emessa dalla sesta sezione civile) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un padre, confermando il provvedimento con il quale il giudice del merito aveva disposto l’affidamento esclusivo delle figlie alla madre. Gli Ermellini dichiaravano inammissibile il ricorso, perché, diversamente dalle asserzioni del ricorrente, emergeva chiaramente dalla motivazione della sentenza che era stata determinante, ai fini della decisione sull’affidamento esclusivo, la valutazione della trascuratezza dei doveri genitoriali del padre escluso dall’affidamento. In particolare, dalla motivazione della sentenza era agevole evincere che il giudice aveva ascoltato le figlie minori e che aveva adeguatamente valutato e ponderato le loro dichiarazioni sulla scarsa partecipazione del padre alla loro vita ed era altrettanto agevole evincere che  si era determinato a disporre l’affidamento esclusivo alla madre ben avendo ben valutato la trascuratezza dei doveri genitoriali da parte dell’altro genitore il quale si era trasferito in altra regione distante da quella di residenza delle minori stesse, non corrispondeva l’assegno di mantenimento ed era scarsamente partecipe alle scelte di vita delle figlie.

Leggi ordinanza 28244 del 04.11.2019: https://wp.me/aaSZBW-7y

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