La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28257 del 4 novembre 2019 in materia di affido anche temporaneo del minore ribadisce che il giudizio e l’eventuale istruttoria che il giudice di merito deve svolgere in ordine alla valutazione dell’adeguatezza del familiare prescelto quale affidatario temporaneo a salvaguardare lo sviluppo psico-fisico del minore stesso, deve tenere presente, quale criterio guida, la necessità di valorizzare il contributo delle figure vicarianti inter­familiari al mantenimento del rapporto con la famiglia d’origine, prediligendo figure, come i nonni, ove dal giudizio prognostico effettuato appaiano come le più idonee a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. 

Il CASO 

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia disponeva d’ufficio il collocamento in ambiente protetto eterofamilire di tre minori allontanati dai genitori violenti, ritenendo inadeguati i genitori ed i nonni paterni, con incarico ai servizi sociali di disciplinarne gli incontri anche in forma protetta. 

A seguito di reclamo proposto dal padre dei minori e dai nonni paterni, la Corte d’Appello di Venezia, sezione per i minorenni, confermava la valutazione di inadeguatezza del padre dei minori e dei nonni paterni ritenendo questi ultimi inadeguati a prendersi cura dei piccoli, per la loro età avanzata, per l’atteggiamento di giustificazione della condotta violenta del figlio, per il fatto che il nonno utilizzava metodi educativi violenti con uno dei nipoti e la nonna dimostrava un atteggiamento di forte critica verso la madre dei minori stessi. 

Con ricorso per Cassazione, i nonni contestavano il giudizio di inadeguatezza, asserendo, da un lato, che non era stata effettuata un’accurata valutazione sulla loro idoneità a divenire affidatari dei minori, ed evidenziando, dall’altro, come i nonni facciano parte del cerchio parentale più ristretto e, come tale, adatti a sostenere il recupero del ruolo genitoriale da parte del padre. 

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, espressamente ribadisce che l’affido temporaneo etero-familiare è un intervento “ponte” destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all’esercizio della responsabilità genitoriale e che deve essere sempre, comunque, bilanciato dalla prioritaria l’esigenza di non allentare il legame del minore con la famiglia d’origine di cui i nonni sono chiara espressione. Il giudice di merito, pertanto, deve prioritariamente valutare l’affidamento interfamiliare ovverossia l’affidamento ai membri della famiglia c.d. “allargata” nell’esigenza prioritaria di evitare al minore il doppio trauma dell’allontanamento dai genitori e della deprivazione dell’intero contesto familiare in cui è cresciuto. Il giudizio in ordine all’adeguatezza o meno del familiare prescelto a garantire la salvaguardia del sano sviluppo psico-fisico del minore deve essere accuratamente svolto dal giudice, valorizzando il contributo dato al mantenimento del legame con la famiglia di origine da parte delle figure vicarianti interfamiliari.

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