La Corte di Cassazione, con la sentenza 15666/2019, ha escluso la natura di donazione indiretta della rinuncia a sottoscrivere l’aumento del capitale sociale effettuata dal padre a favore del figlio, il quale ha avuto la possibilità̀ di sottoscrivere l’aumento anche per le quote coperte dal diritto d’opzione rinunciato. A seguito del decesso del genitore, gli altri coeredi hanno chiesto che tale operazione societaria, integrando gli estremi di una donazione indiretta, fosse sottoposta a collazione. La Suprema Corte ha stabilito che è ben possibile che la rinuncia ad un diritto, effettuata con l’intento di avvantaggiare un terzo per spirito di liberalità̀, possa essere qualificata come donazione indiretta, purché́ tra la rinuncia e l’arricchimento del beneficiario sussista un preciso nesso di causalità̀ diretta. Nel caso di specie, gli Ermellini hanno ritenuto che il supposto arricchimento non fosse dipeso dalla rinuncia del genitore, ma dalla decisione del figlio di sottoscrivere la quota non sottoscritta dal padre e hanno altresì precisato che il mancato esercizio del diritto di opzione fatto dal padre con l’intento di consentire al figlio di sottoscrivere le quote a prezzo vantaggioso, non fosse rilevante in quanto anche gli altri soci avrebbero avuto analoga possibilità. La Corte ha quindi rigettato la domanda dei coeredi ritenendo che non vi sia stata donazione indiretta e non vi fossero i presupposti per la collazione.

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