È quanto stabilito lo scorso 26 settembre dalla prima sezione civile del Tribunale di Verona pronunciandosi su una separazione giudiziale e rigettando la richiesta di contributo paterno al mantenimento della prole. Nel caso di specie la Corte ha evidenziato che i due ragazzi – di 24 e 22 anni – non avevano conseguito il diploma di scuola media superiore, non risultavano essere proficuamente impegnati in un percorso di studi, non risultavano svolgere attività lavorativa né risultavano essersi attivamente impegnati per il reperimento di un’occupazione. Fermo restando l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli fino a che gli stessi non abbiano raggiunto l’indipendenza economica, bisogna sottolineare che Il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari. Il Tribunale ha preso atto che entrambi i figli oltre a non aver conseguito il diploma, causa la non frequenza scolastica, avevano ricevuto e non accettato proposte di lavoro. È quindi configurabile l’esonero dalla corresponsione del contributo di mantenimento, quando, posto nelle condizioni di raggiungere l’autonomia economica, il figlio maggiorenne rifiuta senza un giustificato motivo le offerte di lavoro (Cassazione n. 4765/2002; n. 1830/2011; n. 7970/2013), oppure dimostri colpevole inerzia (Cassazione n. 1585/2014).

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