La Cassazione nell’ordinanza n. 26594/2019 precisa come, alla luce delle SU n. 18287/2018 la funzione riequilibratoria dell’assegno divorzile non si traduce nel dover ripristinare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma di riconoscere il merito di quanto fatto e apportato in termini di sacrificio delle proprie aspirazioni professionali e di contributo al patrimonio familiare da parte del coniuge economicamente più debole. Su questa base decreta la revoca dell’assegno divorzile per la ex moglie ancora giovane che ha dimostrato di potersi mantenere e che decide in piena libertà di licenziarsi dal lavoro che le garantiva un reddito fisso. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte si trattava di una donna ancora giovane la quale aveva dimostrato di poter lavorare e che avrebbe potuto continuare a svolgere le stessa attività lavorativa o cercarne una meglio pagata e più in linea con le necessità. Nel caso in esame, infatti, la Corte accertava che l’’impossibilità, di procurarsi i mezzi economici necessari a provvedere alle sue necessità era dipeso esclusivamente dalla ex moglie che aveva liberamente scelto di abbandonare il lavoro e non da un’incapacità lavorativa o da fattori esterni alla sua volontà.