La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24934 del 7-10-2019 ha confermato l’addio al parametro del tenore di vita. Lo ha fatto accogliendo il ricorso dell’ex marito obbligato a versare alla moglie un assegno divorzile affinché la stessa potesse conservare il tenore di vita matrimoniale. Il divario reddituale con il marito,infatti, nel caso in esame, facoltoso professionista, non giustifica l’obbligo dell’esborso al fine di far mantenere alla moglie il pregresso tenore di vita trattandosi di un parametro non piùutilizzabile. Nell’ordinanza la prima sezione Civile della Cassazione sottolinea che Le Sezioni Unite hanno in primis confermato che il parametro (della conservazione) del tenore di vita non ha più cittadinanza nel nostro sistema e che l’assegno svolge una finalità (anche o principalmente) assistenziale ed in seconda battuta hanno evidenziato l’ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell’assegno, nei casi in cui un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia.La Suprema Corte ha chiarito che il mero dato della differenza reddituale tra coniugi è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell’assegno nel mutato contesto. L’attribuzione e la quantificazione dello stesso non sono variabili dipendenti soltanto dall’alto (o più alto) livello reddituale di uno degli ex-coniugi, non trovando alcuna giustificazione l’idea che quest’ultimo sia comunque tenuto a corrispondere all’altro tutto quando sia per lui ‘sostenibile’ o ‘sopportabile’, quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.

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