La prima moglie ha diritto alla pensione di reversibilità anche se la sentenza che le riconosce l’assegno divorzile giunge dopo il decesso dell’ex e non è ancora passata in giudicato. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 24041 del 26 settembre 2019. Il caso era relativo ad una divorziata che aveva chiesto l’assegno divorzile sin dall’introduzione del giudizio e a cui favore era stato fissato un assegno di mantenimento. La sentenza non definitiva di divorzio era stata pronunciata ben prima del decesso dell’ex marito, e il giudizio era poi proseguito per le determinazioni economiche. Tuttavia, la pronuncia che ha riconosciuto l’assegno divorzile alla donna è giunta solo dopo la morte dell’ex coniuge il quale, dopo lo scioglimento del matrimonio, si era risposato. In pratica, secondo la Corte, il decesso dell’uomo avvenuto anteriormente alla sentenza che le riconosceva l’assegno divorzile non ostava all’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità perché il riconoscimento giudiziale dell’assegno di mantenimento si pone come presupposto della prosecuzione del sostegno economico a favore del coniuge debole. Fondamento dell’attribuzione al coniuge divorziato della pensione di reversibilità (o di una quota) risiede nell’intento del legislatore di assicurare all’ex-coniuge la continuità del sostegno economico. La pensione di reversibilità prende luogo dell’assegno divorzile quando il coniuge obbligato decede.

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