La VI Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 34538/2019 ha confermato la condanna a due mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della moglie costituita parte civile, per l’imputato che abbandonato il domicilio domestico, si era disinteressato completamente della moglie e del figlio minore, e si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e alla potestà genitoriale causando forte stress emotivo. La Corte ha preso atto che l’allontanamento dal domicilio domestico era stato determinato dalla forte conflittualità esistente tra i coniugi, ma dopo l’allontanamento, il marito aveva dimostrato disinteresse morale e materiale nei confronti della famiglia, a tal punto che la moglie aveva dovuto a rivolgersi ai propri genitori per avere un sostegno economico oltre che morale. Va evidenziato chel’abbandonodel tetto coniugale non costituisce reato ma rileva sotto il profilo dell’addebitabilitàdella colpa della separazione con conseguenze di carattere civilistico. Il reato penale scatta tutte le volte in cui, dopo l’allontanamento dalla casa coniugale, vi sia abbandono morale e materiale del coniuge e degli eventuali figli e, dunque, in concreto, tutte le volte in cui il coniuge abbandonato sia rimasto privo dei mezzi di sussistenza per sé e i figli e vi sia stata una vera e propria privazione del sostegno morale alla famiglia.