Nel nostro ordinamento giuridico il chiamato all’eredità può accettare puramente e semplicemente oppure accettare con beneficio d’inventario.

Che cos’è l’accettazione dell’eredità con  beneficio d’inventario?

L’accettazione pura e semplice dell’eredità comporta la confusione del patrimonio personale dell’erede con quello del defunto facendo sorgere in capo all’erede medesimo l’obbligo di pagare tutti i debiti contratti in vita dal de cuiuse ciò, anche quando questi siano superiori al valore dei beni ereditati. 

E’ evidente, dunque, che accettare puramente e semplicemente l’eredità può rivelarsi non solo sconveniente ma anche dannoso.

L’accettazione con beneficio d’inventario è uno strumento previsto a tutela dell’erede, il quale accettando con beneficio di inventario manifesta la volontà di mantenere distinto il proprio patrimonio da quello del defunto. L’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario, pertanto, non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.  

Proprio per questa funzione di tutela del patrimonio dell’erede, il nostro legislatore ha sancito l’obbligatorietà dell’accettazione con beneficio di inventario previa autorizzazione del giudice tutelare per i soggetti giuridicamente più deboli e dunque, i minori d’età, i minori emancipati, gli interdetti e gli inabilitati, nonché per le persone giuridiche, le fondazioni, le associazioni e gli enti non riconosciuti.
così come espressamente previsto agli articoli 471,472,473 del Codice Civile. Al di fuori di questi casi l’accettazione con beneficio d’inventario è facoltativa. 

Come si fa l’accettazione con beneficio d’inventario

Ai sensi dell’art. 490 del codice civile l’accettazione con beneficio d’inventario si fa con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione ed inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale. Nel caso in cui ci si avvalga di un notaio è il professionista che si incarica di trasmettere gli atti al Tribunale.
Entro un mese dall’inserzione nel Registro delle Successioni. La dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere  presso l’Ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione . 

E’ importante evidenziare che l’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati all’eredità, giova a tutti gli altri chiamati e ciò anche quando l’inventario sia compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione. La dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario, determina l’acquisto della qualità di erede e deve essere seguita o preceduta dalla redazione dell’inventario stesso a cura del notaio appositamente incaricato o del cancelliere. 

Quali documenti sono richiesti  per la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario

Occorre presentare il certificato di morte; il certificato storico di residenza del defunto; il codice fiscale, la carta d’identità sia dell’erede che del defunto.
Per l’accettazione di eredità  da parte di minori, inabilitati e  interdetti è necessario il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare.

L’inventario

Redatto l’inventario, l’erede è tenuto ad amministrare i beni ereditari e a rendere il conto dell’amministrazione ai creditori dell’asse ereditario ed ai legatari. 

Solo dopo aver pagato i debiti e aver assolto ai legati l’erede è libero di disporre del patrimonio ereditario residuo.Il chiamato all’eredità che non si trovi nel possesso dei beni ereditari ha la possibilità di fare la dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario finchè il diritto di accettare non è prescritto e dunque nel termine decennale di prescrizione. 

Se il chiamato ha reso la dichiarazione di accettazione deve redigere l’inventario del patrimonio ereditario nel termine di tre mesi, ma può anche richiedere delle proroghe. Si noti bene, però, che se il chiamato ha redatto l’inventario non preceduto dalla dichiarazione di accettazione, quest’ultima deve essere effettuata entro i quaranta giorni successivi, pena la perdita del diritto di accettare l’eredità.

Quando si perde il diritto all’accettazione con beneficio d’inventario?

Il diritto di accettare un’eredità con il beneficio di inventario si perde quando si sia provveduto alla vendita di beni facenti parte del patrimoniodel de cuiussenza autorizzazione o quando si siano rese dichiarazioni infedeliper quel che riguarda la redazione dell’inventario o si siano volutamente omesse alcune voci.

Cosa accade se si accetta con beneficio ma non si procede alla sua redazione? 

Se l’accettazione beneficiata non è stata preceduta dall’inventario, è necessario che l’erede proceda alla compilazione, pena la decadenza dal beneficio d’inventario stesso e dunque la perdita della limitazione di responsabilità per i debiti del de cuius al patrimonio ereditario. In sostanza, in mancanza dell’inventario si ritiene effettuata un’accettazione di eredità pura e semplice.

Cosa accade se il genitore o il rappresentante legale del minore o dell’incapace dopo aver accettato con beneficio d’inventario in conformità alle prescrizioni normative, non redige l’inventario?

Sulla questione è più volte intervenuta la Corte di Cassazione la quale ha ben chiarito e precisato che l’eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell’inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla e improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede. 

Allorquando manchi l’accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario, infatti, il minore o l’incapace rimane nella posizione di chiamato alla eredità e, nel termine di prescrizione di dieci anni sancito dall’art. 480 codice civile, il suo rappresentante legale potrà accettare l’eredità con il beneficio d’inventario, mentre, lo stesso minore o incapace una volta divenuto maggiorenne, o cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare alla eredità. 

Viceversa l’accettazione in conformità delle prescrizioni normative determina l’acquisto da parte del minore  o dell’incapace, della qualità di erede. Per l’ipotesi in cui il rappresentante non compie l’inventario necessario per poter fruire della limitazione della responsabilità, il nostro legislatore ha previsto  per i minori e altri incapaci, quale particolare, ulteriore tutela, l’inapplicabilità della decadenza dal beneficio di inventario così come prevista in generale per i soggetti capaci, prevedendo la norma speciale dell’art. 489 codice civile, ai sensi del quale”i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione“, così da potersi garantire la propria responsabilità “intra vires hereditatis

Per approfondimenti

cfr.Cass. civ., Sez. II 05/06/2019, n. 15267

cfr.Cass. Civ. n. 21456 del 15/09/2017

cfr.Cass. n. 8832 del 23/08/1999.

cfr.Cass. n. 8034 del 19/07/1993.

cfr. Cass. n. 1267 del 27/02/1986.

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