L’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS NON SOSPENDE IL DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI MINORENNI DA PARTE DEL GENITORE SEPARATO NON COLLOCATARIO, MA SE SI ESPONE IL MINORE AD ALTO RISCHIO DI CONTAGIO E’ POSSIBILE RICORRERE AL TRIBUNALE PER OTTENERE UN PROVVEDIMENTO CHE LIMITI LA FREQUENTAZIONE OPPURE LA REGOLAMENTI IN MODO DIVERSO, NEL PREVALENTE INTERESSE DEI MINORI.

Il genitore che ha necessità di spostarsi per poter frequentare i figli minorenni ed esercitare il diritto di visita secondo le modalità già stabilite nel provvedimento di separazione o di divorzio o comunque di regolamentazione del regime di affidamento, può legittimamente farlo, perché si tratta di una situazione di necessità in conformità di quanto previsto nei decreti ministeriali 8/9 marzo 2020 per il contenimento del contagio da COVID 19.

Anche il Tribunale Civile di Milano con provvedimento dell’11 marzo 2020 ha riconosciuto il diritto del genitore non collocatario dei figli minorenni di continuare ad esercitare il diritto dovere di visita anche nell’ipotesi in cui abiti in un comune diverso.

Nel caso in questione, il Tribunale ha espressamente confermato l’obbligo per i genitori di attenersi a quanto stabilito in relazione al regime di affidamento, collocamento e frequentazione dei minori nell’accordo di separazione consensuale, precisando che i decreti ministeriali dell’8 e del 9 marzo non vietano l’esercizio del diritto di visita dei figli minorenni non conviventi. D’altra parte il DPCM 11 dell’08.03.2020, consente gli spostamenti finalizzati al rientro al proprio domicilio o residenza, pertanto, nessuna chiusura regionale può giustificare la violazione dei provvedimenti del Tribunale.

Cosa fare nei casi di alto rischio di contagio

Il diritto alla frequentazione dei figli, dunque, non ha subito alcuna restrizione e deve essere esercitato secondo le modalità fissate nel provvedimento emesso dal Tribunale in sede di separazione, di divorzio o di regolamentazione del regime di affido dei minori per le coppie non coniugate.

E’ però evidente che tale diritto deve essere esercitato secondo le regole del buon senso, dando priorità all’esigenza di salvaguardia della salute e dunque, valutando, caso per caso, l’opportunità di non esporre i figli a serio rischio di contagio. Gli strumenti informatici potrebbero essere validi alleati sopperendo, in qualche modo, alla presenza fisica in quei casi in cui si ritenga prudente evitare la frequentazione nell’interesse dei minori stessi.

Quando non si riesce a trovare una soluzione condivisa e vi sia concreto pericolo che nell’esercizio del diritto di visita il genitore non collocatario metta a repentaglio l’incolumità dei figli, perché esposto ad alto rischio di contagio oppure perché intenda portarli in luoghi ad alto rischio di contagio, è sempre possibile, per l’altro genitore, proporre ricorso al Tribunale al fine di ottenere un provvedimento che limiti o regolamenti in modo diverso le modalità della frequentazione per il periodo necessario al contenimento del rischio.

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