La Corte di Cassazione, sezione II civile, con l’ordinanza n. 26873 del 22 ottobre 2019 ha stabilito che “in tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, il giudice del merito può trarre la prova dell’incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione, potendo l’incapacità stessa essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova.” Nel caso di specie il ricorrente aveva fornito la prova di una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento. La Suprema Corte ha concluso che in tal caso la normalità presunta è l’incapacità e spetta quindi a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo, e su questa base ha accolto il ricorso cassando la sentenza di Appello.

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