In caso di decesso il diritto di abitazione del convivente superstite non può essere indicato nella dichiarazione di successione del defunto. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nellarisposta all’Interpello n. 463 del 2019 volta a determinare l’applicazione dell’imposta di successione. Nel chiarimento l’Agenzia delle Entrate fa espresso riferimento alla sentenza n.10377 del 27 aprile 2017 con cui la terza sezione civile della Cassazione ha precisato che “la convivenza ‘more uxorio’, dando vita ad un consorzio familiare con un progetto di vita in comune  attribuisce al convivente un potere di fatto sulla casa di abitazione, che pur avendo i connotati tipici della detenzione qualificata, tali da legittimare il convivente ad esperire  azioni possessorie avverso atti di estromissione violenta o clandestina, è un diritto personale di godimento che trova il suo fondamento giuridico nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell’immobile all’uso abitativo dei conviventi. La Suprema Corte sottolinea che la rilevanza sociale e giuridica che riveste la convivenza di fatto, non incide sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sul bene immobile. Il possesso di fatto tra il bene e il convivente superstite, potrà ritenersi legittimo soltanto in base ad una eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell’immobile in virtù di specifica disposizione testamentaria.  

La sentenza della Cassazione al Link:https://wp.me/aaSZBW-77

La risposta dell’ Agenzia delle Entrate al Link: https://wp.me/aaSZBW-6W

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