Se la vendita della casa familiare è il risultato di un accordo di separazione consensuale omologata dal Tribunale, non si decade dal beneficio fiscale “prima casa” anche se l’abitazione viene venduta, prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 80 del 9/9/2019 in cui, richiamandole posizioni della Cassazione, ha precisato che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione ‘prima casa’, in virtù̀ di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, quindi, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta per i coniugi la decadenza dal relativo beneficio. Con le agevolazioni ‘prima casa’, chi compra usufruendo del trattamento fiscale di favore applica un’imposta di registro pari al 2%, invece che al 9%, sul valore catastale dell’immobile. Per non decadere dal beneficio, deve rispettare il termine di 5 anni primadivendere a sua volta l’immobile. In caso divendita prima del termine indicato,è tenuto a versare la differenza tra l’imposta di registro in misura ordinaria e le imposte corrisposte per l’atto di trasferimento, oltre a una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e il pagamento degli interessi di mora.

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