Con la sentenza 31902/2018 la Corte di Cassazioneha chiarito che affido condiviso non significa parità di tempo con i figli. La bigenitorialitànon fa scattare il diritto per ciascun genitore a passare lo stesso tempo con il figlio. La Suprema Corte infatti, esclude che esista una proporzione matematica che garantisca sia al padre sia alla madre, separati,di trascorrere un pari numero di ore con i figli. Il criterio da seguire è quello di assicurare una presenza significativa nella vita del figlio valutando anche la personalità del genitore, le sue consuetudini di vita e l’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore. Resta fermo, secondo la Cassazione, «in ogni caso il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione».  Vale la pena ricordare che l’affidamento condiviso non ha nulla a che vedere con il collocamento abitativo. L’affidamento condiviso consiste, infatti, in una mera modalità dell’esercizio della responsabilità genitoriale, in maniera condivisa. Questo significa che tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli (istruzione, educazione e salute) devono essere assunte di comune accordo. Solo le questioni di ordinaria amministrazione possono essere assunte dai genitori anche separatamente. La Suprema corte ricorda l’importanza delle reciproche “necessità” armonizzando l’esercizio del diritto «con le complessive esigenze di vita del figlio e dell’altro genitore» . L’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve sempre prevalere. I genitori devono avere, dunque, la capacità di crescere ed educare i figli nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione.

Clicca e Chiama