E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Ordinanza 24608 del 2/10/2019) che ha respinto il ricorso di un uomo il quale, al fine di ottenere l’affidamento in via esclusiva della figlia nata in Grecia, dove vive dalla nascita, chiedeva di affermare la giurisdizione del giudice italiano in quanto la bambina, cittadina italiana, è anagraficamente residente in Italia (poiché iscritta all’anagrafe del Comune di residenza dei genitori). La Suprema Corte ha ribadito che “quando nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell’UE, la giurisdizione su tali domande spetta all’A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l’interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni che li riguardano” a partire dalla responsabilità genitoriale.

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