La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza 23283/19 del 18 settembre 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore relativo all’assegno di mantenimento di duemila euro al mese a favore della ex-moglie. A nulla sono valse le ragioni proposte dal ricorrente che lamentava come la Corte d’Appello avesse determinato l’assegno di mantenimento, fissato in € 2.000, in misura sproporzionata rispetto alla reale situazione reddituale dell’obbligato gravato anche di una posizione debitoria di € 450.000. La Cassazione ha ritenuto inammissibili queste obiezioni perché la Corte d’Appello, nel compiere una valutazione complessiva delle capacità patrimoniali, economiche ed imprenditoriali del ricorrente le aveva considerate anche a fronte dell’età avanzata della moglie (ottantenne), della lunga durata del matrimonio (oltre cinquanta anni) e della circostanza che la stessa si fosse dedicata esclusivamente alla cura della casa e della famiglia. La Corte d’Appello, inoltre aveva ritenuto irrilevante l’esposizione debitoria evidenziata dall’uomo, sia perché lo stesso era stato in grado di aprire un’attività commerciale per la figlia con un investimento di € 200.000 sia perché il debito di per sé non rendeva meno solide le capacità patrimoniali, economiche e imprenditoriali del ricorrente.

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